Notifica Postale Nulla: la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28093/2023, affronta nuovamente il delicato tema delle notifiche a mezzo posta, regolate dalla Legge n. 54/1994. Nell’analisi di questa decisione, emergono due principi fondamentali che delineano diverse situazioni di nullità.
La Corte sottolinea, innanzitutto, che l’atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, a condizione che quest’ultimo sia assente e che l’ufficiale postale documenti tale circostanza nell’avviso di ricevimento. Se tale attestazione manca, la notifica è nulla.
Un secondo caso di nullità si verifica quando la relazione di notificazione contiene solo il nome del consegnatario senza specificarne il rapporto con il destinatario effettivo. Questa nullità può essere superata solo se l’appellante dimostra l’esistenza di uno dei rapporti richiesti per la validità della notifica.
Il Caso al Centro della Pronuncia
La decisione riguarda la notifica di un atto di appello effettuata da un avvocato tramite posta, dichiarata nulla dalla Corte d’Appello di Roma. Questa nullità era motivata dalla violazione degli articoli 3 e 11 della Legge n. 53/1994. Dopo la dichiarazione di nullità, l’atto è stato rinnovato, ma successivamente l’appello è stato respinto per inammissibilità.
Dalla revisione dell’atto di appello rinnovato, la Corte ha notato che l’avvocato notificante aveva compilato l’avviso di ricevimento ma non l’avviso di ricevimento, essenziale per la notifica a mezzo posta. Inoltre, l’avviso conteneva solo il nominativo del ricevente senza indicarne la qualifica o il rapporto con il destinatario, rendendo la notifica nulla.
I Motivi di Ricorso e la Giurisprudenza di Legittimità
Il legale ha proposto ricorso per cassazione, affermando che la prima notifica dell’atto d’appello al difensore domiciliatario era legittima, sostenendo che la Legge n. 53/1994 non richiede la specificazione della qualifica del destinatario nella ricevuta di ritorno.
Inoltre, il ricorrente ha sollevato il problema della nullità della notifica dopo la dichiarazione di contumacia, affermando che dovrebbe essere consentita la rinnovazione con un termine concesso all’appellante. Questo, secondo lui, avrebbe rispettato l’art. 156 c.p.c.
La Corte di Cassazione richiama l’orientamento secondo cui la Legge n. 890/1982 consente la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario, ma l’ufficiale postale deve attestare l’assenza del destinatario nell’avviso di ricevimento. Senza questa attestazione, la notifica è nulla.
La Conclusione della Suprema Corte
La Suprema Corte ribadisce la nullità della notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale quando manca l’indicazione del rapporto tra il consegnatario e il destinatario. Nel caso specifico, il ricorrente ha depositato il duplicato dell’avviso di ricevimento privo di attestazione dell’assenza del destinatario o del rifiuto.
La Corte conclude respingendo il ricorso, condannando il ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione sottolinea l’importanza di seguire attentamente le regole nella notifica a mezzo posta per evitare nullità e complicazioni legali.