L’esdebitazione fallito è un particolare istituto giuridico introdotto dagli artt. 142 l.f., che permette al soggetto fallito di potersi liberare dei debiti che non sono stati soddisfatti, una volta che la procedura fallimentare si è conclusa.
In altre parole, alla fine della procedura il debitore otterrà una dichiarazione di inesigibilità dei crediti che non hanno potuto trovare adeguata soddisfazione all’interno della procedura concorsuale.
Concesso solamente a imprenditori individuali o soci illimitatamente responsabili di società personali, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche di questa procedura cominciando dai suoi presupposti.
I requisiti per l’esdebitazione fallito
A definire quali sono i requisiti per l’esdebitazione fallito è l’art. 142 l.f., che stabilisce che affinché un imprenditore possa beneficiare dell’esdebitazione:
- deve aver collaborato con gli organi della procedura concorsuale fornendo ogni informazione e documentazione utile per accertare il passivo;
- non deve aver ritardato lo svolgimento della procedura;
- non deve aver violato le disposizioni sugli obblighi di consegna al curatore della corrispondenza sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento;
- inoltre, non deve aver beneficiato di altre esdebitazioni negli ultimi 10 anni;
- non deve aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, o ancora cagionato o aggravato il dissesto finanziario, rendendo così più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, o ancora aver fatto ricorso abusivo al credito;
- non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro economia pubblica, industria o commercio, o compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Ancora, il secondo comma dell’art. 142 l.f. statuisce che non è possibile beneficiare dell’esdebitazione fallito nell’ipotesi in cui non siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.
Quali debiti non possono estinguersi con l’esdebitazione
Non tutti i debiti possono però considerarsi estinti in seguito all’esdebitazione fallito.Il comma 3 dello stesso articolo ci informa infatti che rimangono fermi gli obblighi di versare l’assegno di mantenimento o corrispondere gli alimenti e, in ogni caso, le obbligazioni che derivano da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa.
Rimangono esclusi dall’esdebitazione anche i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extra contrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniarie che non siano accessorie ai debiti estinti.
Il procedimento per l’esdebitazione
Il procedimento per l’esdebitazione è regolato dall’art. 143 l.f., secondo cui il tribunale o il fallito,
- con ricorso presentato entro l’anno successivo dalla stessa,
- verificata la presenza delle condizioni di cui sopra,
- tenuto conto anche dei comportamenti collaborativi del soggetto fallito,
- dopo aver sentito curatore e comitato dei creditori,
può dichiarare inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti in maniera integrale.
Il successivo art. 144 l.f. dispone infine che il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione
produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo.
In questa ipotesi l’esdebitazione opera solo per l’eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.