La disciplina della crisi da sovraindebitamento è presente nel nostro ordinamento con la legge n. 3/2012, aggiungendo nel nostro panorama legale un nuovo istituto riservato a tutti quei soggetti che non risultano essere inquadrati all’interno delle procedure concorsuali.
Ma quale è la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?
In realtà, piuttosto che di singola procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sarebbe più corretto parlare al plurale, perché il successivo d.l. 179/2012 ha modificato la disciplina previgente istituendo tre diverse procedure quali il piano del consumatore, l’accordo del debitore e la liquidazione dei beni. Sostanzialmente, le prime due hanno delle caratteristiche che le avvicinano (in parte) al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare.
Piano del consumatore e accordo del debitore
Il debitore che vive in una condizione di sovraindebitamento può proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano, che preveda la soddisfazione dei crediti in ogni forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Ne deriva che questa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento parte con la formulazione di un accordo che può avere qualsiasi contenuto e carattere. Per esempio, può prevedere – tra le altre iniziative – anche l’affidamento del patrimonio del debitore a un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta e il piano, redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, viene dunque sottoposto al giudice per l’omologazione.
Una procedura vantaggiosa ma complessa
L’espletamento delle attività, il ruolo del giudice e delle parti, l’omologazione e i termini, vengono sottoposti a un’articolata e completa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il debitore non potrà che affrontare in compagnia di un professionista della gestione dei debiti, che possa accompagnarlo, passo dopo passo, verso il compimento delle migliori operazioni.
Fatto ciò, è evidente che l’elemento della legge che può essere maggiormente favorevole per il debitore in difficoltà sia quello legato alla possibilità di ottenere la sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi, o già in corso.
All’udienza, in caso di assenza di iniziative o atti in frode, il giudice dispone infatti che per 120 giorni:
- non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
- disposti sequestri conservativi
- acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che presentato la proposta dell’accordo
da parte di tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore.
La sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti non pignorabili.
Tale vantaggio è però revocabile nel caso in cui il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti che sono dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie. Si tenga anche conto che l’esecuzione dell’accordo può prevedere anche la possibilità di nominare un liquidatore che sovraintenda alla realizzazione del piano.