Parlando di sovraindebitamento procedura complessa di passaggi finalizzati a consentire al debitore di ritrovare uno stato di equilibrio economico finanziario, rimodulando le proprie passività dietro accordo con i creditori.
Proprio per la complessità della procedura di sovraindebitamento, generalmente viene consigliato al debitore di rivolgersi a un professionista esperto nella gestione dei debiti, che possa supportare il consumatore o l’imprenditore lungo la strada dell’accesso a tale istituto..
Ma in che cosa consiste la procedura di sovraindebitamento? E perché rappresenta una utile ancora di salvezza, in un mare di debiti?
Omologazione del piano
Una volta che il debitore ha accertato la sua ammissibilità all’istituto della procedura di sovraindebitamento e ha stilato un accordo da proporre con i creditori, si procede al piano di omologazione. Il piano
- è concentrato in un’unica udienza,
- in seguito alla quale il tribunale deve assumere una decisione su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore,
- il giudizio sarà basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpe nella determinazione del sovraindebitamento,
- in altri termini, il debitore deve trovarsi in tali condizioni per motivazioni non imputabili alla sua volontà o colpa.
Sovraindebitamento – procedura: l’esecuzione dell’accordo o del piano
Una volta omologato, l’accordo o il piano del consumatore diventano esecutivi. Il procedimento di esecuzione comincia in particolar modo con la nomina del liquidatore da parte del giudice, con proposta da parte dell’organismo di composizione della crisi, che dispone dei beni sottoposti da pignoramento per la soddisfazione dei crediti. In tale ambito, rammentiamo come siano considerati impignorabili i crediti che hanno natura strettamente personale, come i sussidi o gli assegni alimentari.
Con la supervisione dell’organo di composizione della crisi, a cui spetta il compito di vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo, ovvero del piano del consumatore, e che risolve i problemi derivanti dalla loro esecuzione, il giudice può dunque agevolmente verificare la conformità delle disposizioni all’accordo o al piano del consumatore. Sentito il liquidatore, potrà procedere allo svincolo delle somme e cancellare la trascrizione del pagamento.
Ricordiamo infine che l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore può essere soggetto a sospensione. L’ipotesi più ricorrente è che la sua esecuzione comporti un grave pregiudizio nei confronti del creditore. O, eventualmente, se appare manifestatamente ingiusta.
La legge sulla procedura di sovraindebitamento stabilisce poi la possibilità, da parte del giudice, con il supporto dell’organo di composizione della crisi, di modificare l’accordo o il piano. L’ipotesi più frequente è che non sia più considerata possibile la sua esecuzione.
Richiedere una consulenza
In ogni caso, per poterne sapere di più, e per poter modellare il ricorso alla procedura di sovraindebitamento in maniera versatile e personalizzata sulla base delle proprie effettive condizioni e possibilità, il nostro suggerimento non può che essere quello di rivolgersi tempestivamente a un professionista del debito. Tale consulente potrà infatti accompagnare il consumatore / imprenditore lungo il percorso previsto dal legislatore. Ci si potrà pertanto affidare a questo partner fin dal momento della valutazione preventiva. Oltre che, ovviamente, arrivare a:
- formulazione dell’accordo,
- omologazione del piano o dell’accordo,
- esecuzione del programma.