Istituto centrale all’interno della risoluzione delle crisi da ‘troppi debiti’, l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha una funzione importantissima nell’attuazione delle procedure di cui alla l. n. 3/2012.
Con l’istituzione dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, infatti, si è cercato di creare un ente attivo nel fronteggiare e risolvere il problema di chi si trova in stato di insolvenza, ma:
- non può fallire perché non ha i requisiti stabiliti dalla legge fallimentare;
- non può avvalersi delle altre procedure concorsuali che possono permettere di dilazionare i debiti o ricorrere a un loro stralcio parziale.
Chi può ricorrere all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Stando a quanto rammenta la legge sul sovraindebitamento, possono accedere a questo provvedimento:
- i consumatori che si trovano in uno stato di difficoltà,
- le imprese commerciali di dimensioni minori (cioè, di dimensioni non tali da poterle far assoggettare alla legge fallimentare),
- altri soggetti con esposizioni debitori rilevanti ma non fallibili, come le imprese agricole, i lavoratori autonomi, gli enti no profit.
Come ricorrere all’ente
Si può ricorrere all’organismo di composizione della crisi in qualsiasi momento si voglia sistemare la propria situazione debitoria. Per far ciò è sufficiente presentare apposita istanza, tramite i modelli che possono essere reperiti sul sito internet dell’ente. È fondamentale, in questo passaggio, l’ausilio di un professionista che possa accompagnare il debitore verso il raggiungimento dei propri scopi di risoluzione della crisi.
La figura del professionista non sarà utile solamente per la corretta compilazione e presentazione della modulistica ma, ancor prima, per poter individuare la giusta procedura per risolvere il proprio sovraindebitamento, come:
- accordo del debitore,
- piano del consumatore,
- liquidazione del patrimonio.
Ricordiamo anche che, come indicato nell’apposita modulistica, l’istanza verso l’OCC deve contenere:
- i dati del debitore;
- la propria situazione attiva (patrimonio, redditi, crediti, ecc.);
- la propria situazione passiva, con attenta indicazione dei debiti.
Proprio su questo ultimo punto consigliamo la massima attenzione. Ricordiamo infatti che il ruolo del consulente del debitore sarà decisivo per poter mostrare una congrua rappresentazione della situazione passiva del debitore stesso, rispettando alcune indicazioni:
- è necessario includere tutti i debiti;
- tra i debiti inclusi devono rientrare anche quelli di Equitalia / Agenzia per la Riscossione.
Si ricorda infine che la presentazione dell’istanza di nomina del gestore della crisi non sospende alcuna procedura esecutiva. La sospensione sarà possibile solamente se è prevista nel provvedimento del giudice delegato, dopo che è stato presentato apposito ricorso, e che ne è stata decretata l’ammissione da parte del giudice delegato.
È anche per questo motivo che il nostro suggerimento è quello di intervenire il prima possibile nel ricorso a questo strumento di risoluzione della crisi, al fine di accedere in tempi utili al conseguimento di tutti i relativi benefici.