Una proposta indirizzata esclusivamente alle sole persone fisiche con debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale, e che possono dunque approfittare di questa soluzione per il sovraindebitamento consumatore, che sempre più italiani hanno utilizzato per poter uscire dalla propria situazione debitoria.
Ma quali sono i presupposti del piano del consumatore? E che cosa deve contenere?
Presupposti
Per poter avere accesso a questa procedura, è innanzitutto necessario essere un consumatore e, pertanto, aver contratto i debiti che ora si intende sanare per finalità estranee all’attività professionale o imprenditoriale.
Occorre altresì essere in uno stato di sovraindebitamento (ovvero, il debito deve ammontare in misura tale da non permettere al consumatore di risanarlo con i soli propri redditi o il proprio patrimonio), e non coinvolti in altre procedure concorsuali, come quelle del concordato.
Infine, il consumatore non deve aver fornito documentazione che non permette di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
Contenuto
La proposta di accordo di cui al piano del consumatore non ha un contenuto predeterminato. Dunque, la legge prevede che la soddisfazione dei crediti possa effettivamente avvenire attraverso qualsiasi tipo di modalità, anche attraverso la cessione di crediti futuri.
Ad ogni modo, è fondamentale che all’interno della proposta siano indicate eventuali limitazioni:
- all’accesso al mercato del credito al consumo,
- all’uso di strumenti di pagamento elettronico
- e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Tra gli altri contenuti del piano, sottolineiamo anche la possibilità che possa essere prevista una moratoria fino a un anno dall’omologazione dell’accordo, per il pagamento di quei creditori che siano muniti di
- privilegio,
- pegno,
- ipoteca,
a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la prelazione.
Procedimento per Sovraindebitamento consumatore: soluzione
Concludiamo rammentando come la proposta del piano del consumatore debba essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Bisogna farlo entro i successivi 3 giorni ad opera dell’organismo di composizione della crisi, anche all’agente per la riscossione e agli uffici fiscali competenti, unitamente all’indicazione della posizione fiscale di chi propone il piano, e dei contenziosi che risultano essere pendenti.
Andrà altresì depositato:
- l’elenco di tutti i creditori,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- l’attestazione sulla fattibilità del piano,
- l’elenco delle spese correnti che sono necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Se la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge, il giudice fissa l’udienza e dispone la comunicazione della proposta ai creditori, ad opera dell’organismo di composizione della crisi. Tuttavia, è solamente dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità a soddisfare il pagamento dei crediti, il giudice potrà procedere all’omologazione.
Valutata la delicatezza e la specificità di ogni passaggio consequenziale, il nostro suggerimento non può che essere quello di rivolgersi tempestivamente a un professionista nella gestione dei debiti, che possa accompagnare il debitore in ogni fase del procedimento.