L’accordo ristrutturazione debiti è uno strumento che la legge prevede come mezzo di risanamento della crisi di debito di un’impresa.
Il soggetto debitore può ricorrere a tale strumento quando ha intenzione di ridurre la propria esposizione debitoria, tentando il risanamento delle proprie attività, in continuazione della propria iniziativa imprenditoriale.
L’obiettivo è quello di stipulare un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e che sia accompagnato dalla relazione di un professionista che possa attestarne l’attuabilità. Se i tentativi di arrivare a un accordo arrivano a buon fine, il tribunale può omologare l’accordo. In questo modo permetterà al debitore di ottenere il principale vantaggio di essere esentato da azioni revocatorie.
Chi può proporre l’accordo ristrutturazione debiti
L’accordo ristrutturazione debiti può essere proposto da ogni imprenditore. Ne deriva che lo strumento può essere proposto dalle società o anche da persone fisiche, a patto che si tratti di impresa:
- agricola di grande, media o piccola dimensione;
- che esercita un’attività commerciale (ma in questo caso deve superare almeno una delle soglie che vengono richieste per la dichiarazione di fallimento);
- in uno stato di crisi.
Per quanto concerne la definizione di stato di crisi, vi è oramai omogeneità di valutazione nel ritenere che questo termine comprenda lo stato di insolvenza. Si alimenta in tal modo l’analogia con quanto previsto con il concordato preventivo.
Come richiedere l’accesso allo strumento
La procedura di cui all’accordo ristrutturazione debiti inizia con il ricorso del debitore in stato di crisi presso il tribunale, con deposito di:
- accordo di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti,
- l’elenco delle proprie attività e dei crediti,
- l’elenco dei creditori personali del socio a responsabilità limitata,
- l’attestazione di un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili che dichiari la fattibilità e l’attuatibilità degli accordi, e la capacità del debitore di soddisfare regolarmente tutti i creditori che non hanno partecipato all’accordo.
Successivamente alla stipula dell’accordo, questo deve essere iscritto nel registro delle imprese. Da questo momento prende il via un periodo di tempo di 60 giorni in cui vi è il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali per i creditori nei confronti del debitore. Scatta altresì il termine di 30 giorni per fare opposizione.
Bisogna inoltre tenere in considerazione che non è previsto invece il divieto di azioni esecutive durante le trattative, ovvero prima che gli accordi siano pubblicati nel registro delle imprese. In questo frangente però al debitore è riconosciuta la possibilità di richiedere l’istanza di sospensione, che dovrà a sua volta essere iscritta nel registro delle imprese stesso.
Se non vi sono opposizioni, la procedura si conclude con l’omologa da parte del tribunale., che fornisce il via alla fase esecutiva della procedura.
A questo punto, i creditori estranei all’accordo che non vedono rispettata la relativa obbligazione, potranno proporre istanza di fallimento. I creditori aderenti all’accordo potranno invece chiedere la risoluzione della procedura in caso di inadempimento del debitore.