La composizione della crisi da sovraindebitamento è la fase della procedura da sovraindebitamento che vede come protagonista l’organismo preposto (appunto, organismo di composizione della crisi), definito come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici che sono individuati dalla legge, che anche in via non esclusiva siano stabilmente destinati all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
Ma che cosa fa l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento?
Abbiamo cercato di riassumerle in maniera ordinata nel prossimo paragrafo.
Funzioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è chiamato a svolgere diverse funzioni, come:
- ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e all’esecuzione della stessa;
- liquidazione giudiziale nell’accordo o nei piani del consumatore omologati;
- auslio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano;
- cura delle comunicazioni con i creditori;
- svolgimento delle formalità pubblicitarie;
- predisposizione e invio della relazione ai creditori sui consensi espressi e al giudice, con le contestazioni ricevute;
- liquidatore nella procedura di liquidazione del patrmionio o gestore della liquidazione.
Altre funzioni dell’OCC
Il regolamento del funzionamento dell’organismo di composizione della crisi prevede inoltre che l’ente, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge e previa autorizzazione del giudice, possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.
Si tenga inoltre conto che la legge prevede che i compiti e le funzioni che vengono attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 della legge fallimentare, o da un notaio.
In questo caso, si noti ancora, il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato, su istanza del debitore.
Ricordiamo infine che ogni organismo di composizione della crisi ha l’obbligo di istituire un elenco dei gestori della crisi, da comunicare al Ministero competente, e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativo del debitore, al Gestore della crisi designato, all’esito del procedimento. Vi è anche l’obbligo del trattamento dei dati personali, che devono essere raccolti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’importanza di rivolgersi al professionista
Al di là delle funzioni dell’OCC, appare evidente agli occhi del debitore privo della giusta esperienza nella composizione della crisi, che la procedura riveste caratteristiche di evidente complessità. Il nostro suggerimento è certamente quello di rivolgersi ad un professionista esperto nella gestione dei debiti. Qualcuno che possa supportare il debitore nel compimento di ogni passo utile verso la definizione di una soluzione che possa risultare pienamente sostenibile per la propria condizione economica, finanziaria e patrimoniale. Un professionista che possa accompagnare il debitore lungo il compimento di ogni necessario passaggio verso la risoluzione della propria crisi.