Tra le figure più importanti all’interno della procedura di cui alla legge n. 3/2012, un cenno è certamente attribuibile al Gestore della crisi da sovraindebitamento, definito dal decreto n. 202/2014 come quella persona che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione della gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
In altri termini, il Gestore della crisi:
- è un professionista,
- iscritto in apposito elenco,
- designato dal referente della crisi,
- che svolge una funzione centrale nel permettere al debitore di poter ripristinare una giusta condizione di equilibrio finanziario.
L’indipendenza del Gestore della crisi
Tra i suoi principali termini caratteristici, segnaliamo in particolar modo la sua indipendenza. Tant’è che, in sostanza, il Gestore della crisi da sovraindebitamento deve sottoscrivere una simile dichiarazione, da comunicare al Tribunale competente, contestualmente al deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore, o della domanda di liquidazione.
In tale dichiarazione il Gestore dovrà affermare di non essere legato al debitore e a coloro che hanno un interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionali, che potrebbero compromettere l’indipendenza.
Inoltre, la dichiarazione dovrà contenere il riferimento che il Gestore:
- non ricade in una delle situazioni di cui all’art. 2399 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, condanne o fallimenti;
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore. Lo stesso vale in riferimento alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera o altri rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l’indipendenza.
Ancora, il Gestore della crisi da sovraindebitamento non deve avere, nemmeno per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. Ovvero, partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Le funzioni di questo organo
Le funzioni del Gestore della crisi da sovraindebitamento sono molto diverse tra di loro, ma unite da un unico scopo. Aiutare il debitore nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta e coadiuvare il debitore nell’esecuzione della stessa sono i suoi obiettivi!
Il Gestore della crisi può inoltre essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.
I compiti del Gestore della crisi devono essere svolti come ausiliario del Giudice delegato alla procedura. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di redazione della relazione particolareggiata. O, ancora, della veridicità dei contenuti della proposta e degli allegati. O, ulteriormente, al rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano.
Insomma, un ruolo centrale in questa procedura, che richiede competenze e professionalità utili per poter procedere correttamente al compimento dell’accordo, fino ad accompagnare il debitore nel regolare adempimento dei propri nuovi obblighi, derivanti dal piano o dall’intesa raggiunta.
Per poterne sapere di più consigliamo tutti gli interessati a rivolgersi direttamente a un esperto nella gestione dei debiti. Un consulente che possa supportare nella corretta valutazione di tutte le strade utili in capo al debitore sovra indebitato.