Il piano del consumatore nella legge sul sovraindebitamento (l.n. 3/2012) è un piano di ristrutturazione dei debiti attraverso il quale il consumatore che versa in difficoltà economiche può rinegoziare i propri debiti.
La procedura si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che hanno contratto dei debiti per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale. E permette a coloro che:
- sono in stato di sovraindebitamento,
- non sono soggetti a procedure concorsuali,
- non hanno richiesto altri piani nei cinque anni precedenti,
di poter trovare una risoluzione della propria precaria condizione economico – finanziaria.
Il contenuto del piano del consumatore
Il piano del consumatore, inteso come proposta dell’accordo, ha un contenuto libero e aperto. Dunque, all’interno della proposta di accordo potranno trovare varie modalità di soddisfazione dei crediti, come ad esempio la cessione dei crediti futuri. In ogni caso, è fondamentale che all’interno della proposta trovino spazio eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, o ancora all’uso di strumenti di pagamento elettronico o alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Infine, ricordiamo che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione, per il pagamento di tutti i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione di beni o diritti su cui sussiste causa di prelazione.
Il deposito del piano del consumatore
La proposta del piano del consumatore deve quindi essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Entro i successivi 3 giorni l’organismo di composizione della crisi deve presentarla anche all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti.
Insieme alla proposta, il consumatore deve anche depositare l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, i beni e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Ancora, si dovrà allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, un’attestazione di fattibilità del piano e l’elenco di tutte le spese correnti che sono necessarie per sostenere il proponente e la sua famiglia. Tutto ciò insieme all’indicazione sulla composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
Gli effetti dell’omologazione
Nel caso in cui il piano del consumatore venga omologato dal giudice, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. Questi non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Si tenga tuttavia conto che gli effetti vengono meno nel caso in cui il consumatore non paghi i suoi debiti come promesso e concordato.
Ricordiamo infine che il piano omologato diventa obbligatorio anche per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la necessaria pubblicità. Viceversa, quelli con causa o titolo posteriore non possono procedere in modo esecutivo sui beni oggetto del piano.
Evidentemente, trattandosi di una procedura piuttosto complessa, il nostro suggerimento non può che essere quello di avvicinarsi a tale opportunità di risoluzione della propria crisi economico – finanziaria con l’aiuto e il supporto di un professionista. L’esperto potrà tutelare al meglio gli interessi del debitore, e accompagnarlo verso la realizzazione dei propri obiettivi.