La procedura di sovraindebitamento può permettere al debitore di potersi liberare delle eccessive passività, creando un piano o un accordo che possa consentire di restituire quanto può effettivamente rimborsare, nei modi e nei tempi che siano rispettosi della propria condizione economica – finanziaria: è necessario però avere, nel sovraindebitamento, requisiti necessari.
Ma quali sono nel sovraindebitamento requisiti?
Appare evidente che, nell’individuare il presupposto soggettivo, ovvero i soggetti che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento, la legge è stata piuttosto attenta a individuare quei soggetti che ritiene evidentemente essere meritevoli di maggiore tutela.
Vediamoli brevemente, inquadrandoli nel sovraindebitamento requisiti, uno a uno.
Consumatore
E’ colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale.
Imprenditore commerciale sotto-soglia
E’ l’imprenditore escluso dal fallimento e dal concordato preventivo, con – negli ultimi tre anni – attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300 mila euro e ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200 mila euro, e alla data di deposito dell’udienza, debiti di ammontare non superiore a 500 mila euro, compresi i debiti non scaduti e quelli accertati.
Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti sotto i 30 mila euro
Può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento anche l’imprenditore commerciale sopra soglia, se l’importo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è inferiore a 30 mila euro.
Imprenditore cessato da più di un anno
E’ l’imprenditore che ha dichiarato cessata l’attività, ed ha proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese, da almeno un anno.
Imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo è soggetto non fallibile e, come tale, può accedere alla procedura di sovraindebitamento e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.
Erede dell’imprenditore defunto
L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino a un anno dalla sua morte. Nel caso in cui l’erede abbia accettato con beneficio d’inventario l’eredità, continuando l’attività imprenditoriale del defunto, non verificandosi una confusione tra i patrimoni del de cuius e quello dell’erede, costui potrà proporre ai creditori dell’eredità una procedura di sovraindebitamento dopo che sia trascorso almeno un anno dalla morte del dante causa.
Socio illimitatamente responsabile
Il socio illimitatamente responsabile uscito dalla compagine societaria da oltre un anno per morte, recesso, esclusione, cessione della quota sociale, o che ha perduto da più di un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di trasformazione, fusione o scissione trasformative, non può essere dichiarato fallito e può accedere alla procedura di sovraindebitamento.
Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
Possono accedere alla procedura di sovraindebitamento coloro che esercitano la propria attività professionale, artistica o gli altri lavoratori autonomi.
Società tra professionisti
Possono accedere alla procedura di sovraindebitamento anche le società tra professionisti, ovvero quelle società per l’esercizio di attività professionale previste dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011.
Associazioni professionali
Anche le associazioni professionali possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti.