La legge sovraindebitamento è un provvedimento introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 3/2012 per poter permettere al debitore di poter trovare un accordo con i creditori dinanzi al giudice, e poter così disporre di una serie di tutele che gli permetteranno di individuare una nuova situazione di equilibrio economico – finanziario, pienamente sostenibile in relazione alle proprie capacità.
Ma quali sono le caratteristiche della legge sovraindebitamento? Quali sono i requisiti per potervi avere accesso?
Chi può accedere alla legge sovraindebitamento
I soggetti che possono avere accesso alle previsioni della legge sovraindebitamento sono coloro che non sono assoggettati alla legge fallimentare e, dunque:
- consumatori;
- lavoratori che non svolgono attività di impresa, come i professionisti, gli artisti, le società professionali e gli autonomi;
- imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare;
- enti privati non commerciali;
- imprenditori agricoli;
- start up innovative.
Quali requisiti per accedere alla legge sovraindebitamento
In aggiunta alla riconduzione del debitore in una delle figure di cui sopra, è altresì necessario – per accedere alle procedure di cui alla l. n. 3/2012 – che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento.
In altre parole, il debitore dovrà dimostrare di essere in una situazione prolungata di squilibrio tra i debiti e il proprio patrimonio “prontamente liquidabile” per farvi fronte (e dunque di essere in difficoltà ad adempiere alle proprie rate). E, in aggiunta, di essere incapace ad adempiere alle proprie obbligazioni in modo regolare.
Come funziona il provvedimento
Se il debitore ha i requisiti di cui sopra, può formulare un accordo con i creditori, da redigere con l’ausilio di appositi “organismi di composizione della crisi”.
Si tratta, in sostanza, di un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di rimborso degli stessi, che deve altresì assicurare il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all’accordo non ha aderito.
Nel caso in cui l’accordo venga omologato, il debitore otterrà anche la sospensione di ogni azione individuale esecutiva, già iniziata o da iniziarsi.
In altri termini, già all’udienza il giudice dispone che per non oltre 120 giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisti di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera, invece, nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
Compresa la complessità e il particolare livello di articolazione della procedura introdotta dalla legge sul sovraindebitamento, diventa ancora più importante che il debitore si faccia assistere correttamente da un professionista in grado di supportarlo nel compimento di ogni passaggio. Un supporto opportuno, dalla formulazione della proposta di accordo con i creditori alla fase esecutiva del piano omologato. E, naturalmente, una consapevolezza che permetterà al debitore di porsi al riparo da nocivi errori che potrebbero pregiudicare l’ambito riequilibrio della propria posizione economico – finanziaria.