Come era lecito aspettarsi, il sovraindebitamento è stato lungamente accompagnato, fin dalle sue primissime fasi di applicazione, da diverse pronunce giurisprudenziali per il sovraindebitamento delle sentenze che hanno spesso arricchito le tutele per il debitore.
Dal momento della sua introduzione nel nostro ordinamento, tantissimi debitori hanno utilizzato questa la rocedura di sovraindebitamento per poter trovare una nuova condizione di benessere economico – finanziario.
Accesso alla procedura di sovraindebitamento
Per esempio, la sentenza indebitamento Trib. Rimini, n. 189/2003, ha affermato che la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società passibile di fallimento, non esclude l’accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, considerato che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, e il fallimento della società non può estendersi a costui.
Sovraindebitamento sentenze
Con sentenza Trib. Napoli, n . 624/2019, invece, viene ritenuto come
- non sia causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi,
- considerato che essi rientrano nello stesso nucleo familiare, e in regime comunione dei beni,
- avendo infatti messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e passive,
- che, anche se rimangono distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare.
Particolarmente importante è anche la sentenza indebitamento Trib. Napoli, 21 dicembre 2018, secondo cui il concetto di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 sarebbe sovrapponibile con il concetto di insolvenza di cui all’art. 5 della legge fallimentare.
Accordo di ristrutturazione dei debiti e sovraindebitamento
Riportiamo altresì, brevemente, la sentenza Cass. Civ. n. 30534/2018, secondo cui contro il decreto del tribunale che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dal debitore che versa in una condizione di sovraindebitamento, non sarebbe proponibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., considerato che il provvedimento non ha i caratteri della decisorietà e della definitività, e pertanto non sarebbe suscettibile di passaggio in giudicato.
Concludiamo infine con un breve cenno alla sentenza Trib. Gela, n. 585/2018, per cui la prescrizione secondo cui il precetto contiene l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi, o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, non va rispettata, a pena di nullità del precetto. I giudici hanno infatti rammentato che questo avvertimento non è espressamente elencato nelle ipotesi tassative di nullità, al cui collocazione all’interno del capoverso esaminato dai giudici non sarebbe dunque in grado di determinare la tacita inclusione nell’elenco stesso.
Consideriamo il frequente ricorso a questo istituto, è evidentemente presumibile che nel corso dei prossimi mesi ci saranno ulteriori sentenze per il sovraindebitamento.
Per poter ottenere maggiori chiarimenti su tale procedura, il nostro suggerimento è quello di ricorrere sempre alla consulenza attenta e preventiva di un buon professionista. Un consulente che possa porre il debitore al riparo di qualsiasi errore nelle tappe di avvicinamento che lo separano alla piena fruizione di questa possibilità di esdebitazione.